Organo di Garanzia

  

L’Organo di Garanzia è stato introdotto con l’art. 5 del DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e modificato dal DPR 235/07 e deve essere istituito nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Nella scuola secondaria di primo grado esso deve essere composto almeno da un docente designato dal consiglio di istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti

 

L’ Organo di garanzia

  • previene ed affronta tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
  • esamina i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà  in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.